La tutela dello sportivo dilettante

Nonostante la rilevante funzione educativa e sociale svolta dal mondo dello sport non professionistico, agli atleti e al personale tecnico è riservato un trattamento giuridico alquanto ambiguo e singolare. Infatti, solo le – esigue – federazioni e gli altri enti riconosciuti dal CONI che ammettono il professionismo accordano agli sportivi un ventaglio di diritti equiparabile a quello offerto dall’ordinamento ai lavoratori, subordinati o autonomi.
Sotto il profilo giuridico-economico, il mondo del “dilettantismo”, nel calcio come in molte altre discipline sportive affermate presso il grande pubblico (es. pallavolo), ruota intorno alla negoziazione dei cc.dd. accordi di prestazione sportiva (o similari), di cui all’art. 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e all’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003). In buona sostanza, tali accordi di certo offrono ampi vantaggi squisitamente fiscali tanto per le ASD/SSD (esenzione contributiva, semplificazione burocratica, etc.), quanto per gli sportivi (esenzione fiscale o decontribuzione entro i massimali di legge), ma senza nulla aggiungere in merito alla qualificazione del rapporto giuridico instaurato con l’ente sportivo di appartenenza.
È doveroso precisare, infatti, che un rapporto giuridico tra due soggetti può essere inquadrato sotto diverse prospettive, cui si collegano posizioni creditorie e debitorie differenziate o in taluni casi del tutto assenti. Senza contare che la realtà dei fatti supera il mero dato letterale a cui le parti hanno fatto riferimento in sede di conclusione dell’accordo, spesso fondato su semplici fac-simile o documenti prestampati.
Da ciò derivano spesso le maggiori difficoltà interpretative per inquadrare correttamente lo sportivo non professionista: lavoratore autonomo, collaboratore parasubordinato o lavoratore subordinato? Oppure anche puro volontariato no profit! Come appare evidente, le ricadute applicative spaziano dal piano della tutela in caso di mancato pagamento del compenso (o rimborso spese) a quello della sospensione o interruzione unilaterale del rapporto, analizzando le sfaccettature di mobbing “sportivo” oppure mettendo a fuoco gli indici-spia di subordinazione de facto che possono caratterizzare una collaborazione formalmente autonoma.
Lo Studio legale Rajani offre la propria competenza nel settore sportivo in favore degli sportivi (atleti, tecnici, istruttori, etc.) e degli enti per favorire la dialettica di posizioni tra le parti negoziali, qualificare correttamente i rapporti e tutelare – in sede giudiziale e arbitrale – i buoni diritti patrimoniali e non patrimoniali.
